Art. 5.
(Educazione al rispetto delle diversità).

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione o disapprovazione che possa risultare traumatica, o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.